CENNI NORMATIVI
La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha introdotto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l’introduzione, dall’anno 2014, della Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
Il Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 8 del citato D.P.R. n. 158/1999, rappresenta lo strumento di programmazione necessario per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, analogamente a quanto era già previsto per la TARES e, prima ancora, per la tariffa di Igiene Ambientale (TIA), dei quali la TARI condivide la medesima filosofia e criteri di commisurazione.
Anche per la TARI la tariffa è determinata utilizzando il metodo c.d. "normalizzato” di cui al DPR 158/1999. In alternativa, il Comune può determinare con regolamento di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, anche avvalendosi delle risultanze dei costi standard.
Il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, da coprire con il prelievo Tributario.
Tali costi, secondo il metodo normalizzato, sono distinti in due categorie:
- i costi fissi, la cui copertura è assicurata dalla parte fissa della tariffa, e riferibili alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti quali i costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, i costi amministrativi dell’accertamento e riscossione, il costo del personale, altri costi stabili;
- i costi variabili, invece, dovranno essere coperti dalla parte variabile della tariffa e fanno riferimento essenzialmente a costi la cui entità varia sulla base del quantitativo di rifiuti conferiti al servizio (costi raccolta e trasporto, costi trattamento e smaltimento, costi raccolta differenziata, costi di trattamento e riciclo al netto dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia).
La Xanto S.r.l. saprà supportarvi in ogni attività necessaria all’assolvimento degli obblighi richiesti dalla normativa vigente.
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